IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo
del  senato  accademico  integrato  ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.  16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi
decreti  rettorali  contenenti  alcune  sostituzioni  nell'ambito  di
diverse componenti;
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato
con  decreto  rettorale  n.  501  del  18 dicembre  1995 e successive
modificazioni;
  Vista  la  delibera del senato accademico in composizione allargata
del  20 ottobre 2005 che ha approvato la modifica dell'art. 13, comma
2, lettera e) dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari;
  Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione del 27 ottobre
2005  che  ha  espresso parere favorevole relativamente alla predetta
modifica;
  Vista  la  nota rettorale n. 13886 del 2 novembre 2005 con la quale
e'  stata  trasmessa  al  M.I.U.R.,  per  il  prescritto controllo di
legittimita'  e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168,
la modifica dello statuto di Ateneo;
  Vista  la nota rettorale n. 14520 del 16 novembre 2005 con la quale
vengono  fornite  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
della ricerca le delucidazioni richieste in riferimento alla predetta
nota rettorale n. 13886;
  Vista  la  nota  ministeriale  n. 4933 del 16 dicembre 2005, con la
quale  il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
esercitato  il  succitato  controllo  di legittimita' e di merito, ha
comunicato  che  in  relazione  al testo di modifiche proposto non vi
sono osservazioni da formulare;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'  approvata  la  modifica  dell'art. 13, comma 2, lettera e) che,
pertanto, viene riformulato come segue:
  «Art. 13 (Senato accademico). - Omissis.
  2. Il senato accademico e' composto:
    omissis
    e) da cinque rappresentanti degli studenti.».